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Formazione continua - Fase IV - documentazione da produrre durante le verifiche in loco

Data: 17/07/2018

Come prescritto dagli avvisi, gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all’attuazione delle azioni formative sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo UE, nazionali e regionali possono effettuare anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse.

Si ricorda che, in caso di controlli di secondo livello da parte di Regione Lombardia o dei funzionari incaricati dalla UE, il Soggetto attuatore dovrà produrre tra la documentazione:

- i documenti comprovanti il costo orario del singolo partecipante (come ad es. cedolino/busta paga);

- i documenti prodotti dall’impresa comprovanti che il lavoratore nelle ore di formazione dichiarate fosse in servizio (come ad es. copia del cartellino o reportistica del sistema di gestione delle presenze).

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