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Contributi per attività produttive eventi calamitosi 2 - 5 ottobre 2020

Contributi per attività produttive eventi calamitosi  2 - 5 ottobre 2020

Codice: RLZ12022028903

Domande dal: 23/11/2022 , ore 10:00

Scade il: 30/12/2022 , ore 16:00

OCDPC 932/22 Domande di contributo finalizzate al ripristino dai danni occorsi presso le strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese nel periodo 2 - 5 ottobre 2020 (OCPDC 766/21)

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Ente responsabile

Contributi per attività produttive eventi calamitosi  2 - 5 ottobre 2020

Codice: RLZ12022028903

Domande dal: 23/11/2022 , ore 10:00

Scade il: 30/12/2022 , ore 16:00

Scheda informativa

  • Imprese, anche appartenenti al comparto agricolo:

    • proprietarie degli immobili sedi delle attività economiche e produttive,
    • aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l’esercizio dell’attività economica e/o produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi,
    • proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili
  • E' possibile presentare domande di contributo per il ripristino dai danni occorsi presso le strutture sedi delle attività economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera e), d. lgs 1/2018) in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese nel periodo 2 - 5 ottobre 2020, già oggetto di Ordinanza di protezione civile n. 766/21  in conseguenza della delibera del Consiglio dei Ministri che dichiara lo stato di emergenza.

    I contributi in oggetto possono essere concessi a favore delle attività economiche e produttive, anche appartenenti al comparto agricolo, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all’OCDPC 766/2021 e che abbiano a suo tempo presentato Modulo C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive» al protocollo del Comune in cui è situata la struttura danneggiata.

    Ai Comuni compete l'istruttoria delle domande al fine di definire l'ammontare delle spese ammissibili a contributo sostenute da ogni impresa titolata a presentare la domanda. Gli esiti istruttori verranno dal Comune comunicati al Commissario delgato che definirà il contributo massimo concedibile e trasmetterà al Dipartimento di Protezione Civile il complessivo fabbisogno di risorse per poter soddisfare le richieste. Solo successivamente all'assegnazione di dette risorse da  parte del Governo al Commissario delegato, sarà possibile disporre indicazioni per l'erogazione del contributo. 

     

  • Per la documentazione necessaria si invita a leggere attentamente le Modalità tecniche (ALLEGATO A/766).
  • Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00.

    Il contributo sarà riconosciuto nella misura dell'80% e/o del 50% a seconda dei beni danneggiati e come dettagliamente spiegato al paragrafo 5.3 Modalità di determinazione del contributo delle Modalità tecniche (ALLEGATO A/766).

    Il contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018, qualora maturato e/o percepito, è da intendersi come anticipazione rispetto al contributo in oggetto.

  • Per l’accesso ai contributi, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

    1. Essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente (tale requisito deve sussistere sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo).
    2. Essere in possesso di partita IVA (sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo).
    3. Non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione (tale requisito deve sussistere sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo).
    4. Non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa (tale requisito deve sussistere sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo).
    5. Essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL (tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso).
    6. Non essere sottoposti, compresi i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia), a cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del citato d. lgs 159/2011. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad euro 150.000,00. Il requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.
    7. Che i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono/saranno fatturati all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza

    L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo, né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà; tale domanda, se presentata, risulterà inammissibile.
    L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
    I contenuti dei due precedenti capoversi, invece, non si applicano nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.), ovvero laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

  • Il contributo di cui alle presenti modalità tecniche è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), quali:

    • contributi a titolo di de minimis (Reg. n. 1407/2013/UE):
    • sempre, se riguardano costi ammissibili individuabili diversi;
    • possibile sugli stessi costi ammissibili individuabili in tutto o in parte coincidenti e nel rispetto di quanto contenuto rispetto al danno formalmente periziato, purché il cumulo non comporti il superamento:
      - delle intensità di aiuto stabilite nelle sezioni specifiche del capo III del Reg. 651 in caso di cumulo con de minimis;
      - delle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione in caso di cumulo con altri aiuti di Stato;
    • contributi a titolo di de minimis (Reg. n. 717/2014/UE) in conformità con quanto previsto all’art. 8 del Reg.
      702/2014/UE, con particolare riferimento al comma 7.

    In seguito alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell’art.12 del Regolamento (UE) 702/2014, il Commissario delegato si impegna ad attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all’applicazione del regolamento citato;

  • Per ogni sede legale o produttiva, anche facente riferimento ad un’unica attività economica e/o produttiva, che dovesse aver subito danni in conseguenza dell’evento calamitoso citato nelle premesse, deve essere presentata una domanda finalizzata all’ottenimento del contributo.

    La domanda di contributo - ad integrazione del Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive precedentemente depositato al Protocollo comunale - può essere presentata esclusivamente on-line, allegando la modulistica ivi disponibile e dedicata (approvata dal Commissario Delegato), opportunamente compilata, firmata digitalmente e corredata da tutta la documentazione richiesta nelle presenti Modalità tecniche

    I documenti caricati devono essere firmati digitalmente, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per informazioni consultare: ttps://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata).

    Non è ammissibile la domanda al contributo presentata in modalità diversa.

    La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre le ore 16:00 del 30 dicembre 2022.

    La domanda di contributo trasmessa con modalità diversa da quella soprariportata, è irricevibile. 

  • Entro il 29 gennaio 2023 il Comune, competente per territorio, provvede all’istruttoria delle istanze pervenute.

    L'istruttaria sarà condotta secondo quanto previsto al paragrafo 4 ISTRUTTORIA DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE delle Modalità tecniche (ALLEGATO A/766).

  • Per informazioni relative alle Modalità tecniche (ALLEGATO A/766) è possibile rivolgersi al proprio comune di competenza o scrivere al seguente indirizzo email ordinanza932@regione.lombardia.it 

     

Dario,
il tuo assistente digitale